S T A T U T O
dell'Associazione Nazionale
"CATTOLICI IN MOVIMENTO - ONLUS"
Articolo 1 - COSTITUZIONE
E' costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, l'Associazione Nazionale "Cattolici in Movimento Onlus ". Essa è associazione di promozione sociale e culturale, costituita nella forma richiamata dalla Legge 07/12/2000 n. 383, autonoma, senza fini di lucro, a base democratica, elettiva e partecipativa, che persegue obiettivi di solidarietà e la cui azione, sempre orientata al pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, è disciplinata, fermo stante il rispetto dei principi generali dell'ordinamento e della legislazione nazionale, dal presente Statuto e dai regolamenti interni successivamente adottati.
Svolge solamente le attività indicate nel successivo articolo 4 e quelle ad esse direttamente connesse.
L'Associazione, più avanti indicata anche con il termine di Ente, si obbliga:
- a non distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
- ad impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- a devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento, ad altre ONLUS o ai fini di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo - Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale - istituito con decreto del Presidente del Consiglio del Ministri del 26 settembre 2000;
- a redigere il bilancio o rendiconto annuale (entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio);
- ad uniformare l'organizzazione a principi di democrazia interna, per garantire l'effettività del rapporto associativo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per i soci maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello
statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi;
- all'uso dell'acronimo ONLUS o della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o "associazione senza scopi di lucro" nelle comunicazioni rivolte al pubblico.
Articolo 2 - SEDE E DURATA
1) L'Associazione ha sede in Roma alla via del Tritone n. 102.
2) Allorquando deliberato come necessario in sede di dibattito assembleare, potranno essere costituite altre sedi secondarie sul territorio nazionale. Vieppiù che il Consiglio Direttivo può deliberare il trasferimento della sede legale dell'Ente nell'ambito dello stesso Comune;. Ad ogni buon conto, l'attività dell'Associazione è ispirata al criterio della massima prossimità alla gente sui territori nell'assunto che il carattere itinerante dell'azione di coloro che agiscono in nome e per conto dell'Ente medesimo ne rende più incisiva la testimonianza della speranza cristiana presso le diverse fasce di popolazione. Pertanto, sono i delegati territoriali a tendere verso gli àmbiti sociali e religiosi che insistono nella propria area; in via generale, Essi si muovono verso le persone e non attendono che queste li raggiungano in una qualsivoglia sede periferica: "tendere al prossimo senza aspettarlo" è il tratto saliente del loro agire, nel convincimento che in così fatta azione sia riconoscibile una fra le più urgenti forme di evangelizzazione. In via generale, Essi vivono in armonia con la comunità spirituale del proprio luogo, intorno alla quale esplicano l'opera di aggregazione degli associati ed iscritti ivi residenti.
3) L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta secondo i dettami del successivo articolo 22.
Articolo 3 - STATUTO
1) Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione.
2) Il presente Statuto può essere modificato in base a delibera del Consiglio Direttivo sottoposta ad approvazione dell'Assemblea - riunita in via straordinaria e deliberante a maggioranza semplice degli intervenuti aventi diritto.
Articolo 4 - PRINCIPI, SCOPO E ATTIVITA'
1) L'Associazione identifica nella Dottrina Sociale della Chiesa Cattolica i principi di riflessione, i criteri di giudizio e le direttive di azione cui andranno sempre ispirandosi la vita e l'opera dell'Ente medesimo. Essa promuove l'edificazione di una società al servizio della persona e fondata sui valori cattolici, favorisce l'affermazione di una civiltà autentica protesa verso la ricerca di uno sviluppo umano integrale e solidale, atteso che l'amore cristiano spinge alla denuncia, alla proposta e all'impegno di progettazione culturale e sociale, ad una fattiva operosità che sprona tutti coloro che hanno sinceramente a cuore la sorte dell'uomo ad offrire il proprio significativo contributo. La denominazione "Cattolici in Movimento" ha la propria radice in un significativo passaggio dell'opera del teologo Hans Urs von Balthasar denominata "Abbattiamo i bastioni": «Ciò che nel Medioevo un singolo uomo poteva all'occorrenza ancora abbracciare con un solo sguardo e infine mettere insieme nella sintesi della teologia, ha assunto oggi proporzioni sterminate. Se un giorno era possibile osservare immobili, dalla sommità di un mondo configurato a cono, tutto ciò che si muoveva al di sotto, oggi non si trova più, sulla nostra terra diventata sferica, nessun punto dal quale lo sguardo possa tutto abbracciare. Bisogna muoversi; la terra della verità si può esplorare solo mutando i posti di osservazione. È una esperienza esclusivamente moderna: i campi diversi della verità richiedono un cambiamento spirituale del punto di osservazione».
2) L'Associazione ha natura indipendente ed autonoma, apartitica, senza carattere di impresa commerciale ed è fondata su principi di democrazia, tolleranza, solidarietà, non violenza e trasparenza. Essa si propone di stimolare la coscienza critica e la partecipazione attiva dei cittadini a tutti gli aspetti del vivere collettivo, promuovendo attività di confronto, studio, ricerca, formazione e informazione sulle dinamiche evolutive e le problematiche della società civile, considerate alla luce del necessario richiamo ai valori cattolici che favoriscono l'autentico rigoglio della dignità della persona umana.
3) L'Associazione persegue finalità di solidarietà e promozione sociale attraverso tutti gli strumenti specificatamente previsti dalla normativa comunitaria e nazionale; svolge attività di utilità sociale e di volontariato nei confronti di persone svantaggiate per le loro condizioni fisiche, psichiche o economiche operando attraverso la dedizione spontanea e incondizionata dei soci. Al riguardo, l'Associazione considera il volontariato un insostituibile strumento per rafforzare la coesione sociale, promuovere la cittadinanza attiva e rendere viva la democrazia. Essa sposa il dettame comunitario che riconosce il ruolo del volontariato come fattore in grado di generare fiducia, rafforzare le relazioni interpersonali e come elemento in grado di contribuire ad accrescere il benessere individuale e il capitale sociale. L'impegno dei Soci è volto a:
a) favorire lo scambio di idee e informazioni tra gli aderenti ed i cittadini con lo scopo di tutelare l'interesse dell'intera comunità civile e di promuovere qualsiasi iniziativa volta ad aumentare i benefici per la stessa;
b) promuovere, coordinare e sostenere iniziative quali incontri, convegni, seminari, manifestazioni pubbliche e ogni altra attività avente lo scopo di favorire la circolazione di informazioni libere e utili ai cittadini;
c) stimolare le istituzioni, gli enti locali, le aziende, le associazioni e i cittadini a migliorare la qualità della vita delle persone più bisognose.
4) Per l'attuazione dell'oggetto sociale, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:
- progettare, promuovere e organizzare attività e/o progetti socialmente rilevanti che interessino tutte le fasce di età;
- creare e gestire punti e/o sportelli informativi, di orientamento e di ascolto per i cittadini;
- realizzare indagini conoscitive dei bisogni sociali dei cittadini;
- promuove interventi e servizi, in concordanza con i vari Ministeri della Repubblica, Tribunali, Regioni, Province, Comuni ed ogni altro Ente interessato, a favorire soggetti che vivono in condizioni di disagio o emarginazione a causa della loro condizione fisica, psichica sociale e familiare;
- progettare e gestire attività e/o servizi di assistenza educativa e sociale a favore delle famiglie, di minori ed anziani;
- progettare, realizzare e gestire opere di solidarietà e volontariato nell'ambito delle strutture sociali, centri ricreativi e di aggregazione, ovvero concorrere allo sviluppo di quelli esistenti sempre a favore di soggetti svantaggiato a causa della loro condizione fisica, psichica o di disagio sociale, economico o familiare;
- creare, distribuire e commercializzare materiale promozionale dell'associazione;
- promuovere iniziative legislative di interesse sociale e culturale presso le Assemblee elettive Comunali, Provinciali, Regionali e Nazionali;
- aderire ad iniziative di qualunque associazione ed ente purché le loro finalità non siano in contrasto con quelle dell'Associazione;
- coinvolgere altre associazioni, enti e circoli, con finalità non in contrasto con quelle dell'Associazione, nelle attività e condividere risorse con le medesime.
Altresì, l'Associazione potrà compiere tutti gli atti necessari al fine di:
- stipulare convenzioni con enti pubblici, privati, confederazioni, sindacati e università, per il miglior raggiungimento dei propri scopi;
- avvalersi di tutti i benefici e le agevolazioni previste dalla legislazione europea, nazionale e regionale;
- svolgere la sua attività sul territorio nazionale ed internazionale con autonomia gestionale e amministrativa nel rispetto delle leggi vigenti sul territorio europeo;
- promuovere e gestire ogni altra attività anche produttiva, in collaborazione con altre confederazioni, associazioni ed enti con finalità analoghe ed affini alle proprie;
- accogliere forme di contributi elargiti da istituti di credito, fondazioni, società e privati, finalizzati a fornire maggiori strumenti e servizi all'azione dell'Associazione;
- raccogliere presso i propri soci, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti, contributi suppletivi rispetto alle quote.
5) L'Associazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo. La fattispecie di cui al presente comma non può che essere ingenerata da circostanze di necessità e urgenza atteso il principio generale e ordinario che l'impegno di Soci ed Iscritti è su base volontaria.
6) L'Associazione si impegna a distribuire i documenti e il materiale promozionale e informativo al proprio interno.
7) I proventi di qualunque attività non potranno, in nessun caso, essere divisi tra gli Associati, neanche in forma indiretta, fatti salvi i rimborsi-spese di cui dovrà darsi comunque atto nel rendiconto economico.
E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle suindicate, salvo che per le attività che siano strumentali e connesse.
L'associazione potrà rendersi acquirente dei beni – di qualsivoglia natura – e parte dei contratti, anche commerciali, che risultino necessari o utili per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali.
Articolo 5 - ASSOCIATI
1) Il numero degli Associati è illimitato. L'elenco degli Associati è tenuto in un apposito "Albo degli Associati". Essi si distinguono in:
- soci fondatori: trattasi di coloro che hanno sottoscritto e preso parte all'atto Costitutivo e che in via continuativa permangono iscritti all'Associazione con le prerogative Statutarie;
- soci ordinari: trattasi di coloro che si sono iscritti in un momento successivo alla nascita dell'Associazione. Essi versano la quota associativa annuale deliberata con separato atto dall'Assemblea, la cui statuizione al riguardo si considera in vigore sino al sopraggiungere di diverso decisuum;
- soci sostenitori: trattasi di coloro che a qualsiasi titolo contribuiscono alla vita dell'Associazione con elargizioni o versamenti pari almeno a cinque volte la quota dovuta dal socio ordinario.
- soci benemeriti: trattasi di coloro che abbiano accettato a titolo gratuito l'onere di fornire un'attività e/o servizio professionale a favore dell'ente presente, in conformità del dettato statutario e regolamentare;
- soci onorari: trattasi di coloro che per particolari meriti umani e/o professionali hanno tramandato con il proprio esempio i valori cui si ispira l'Associazione. Essi sono decretati con delibera del Consiglio Direttivo - in via autonoma o dietro istanza motivata del Responsabile della Consulta dei Soci - assunta a termine di riunione cui avrà partecipato anche quest'ultimo. I Soci Onorari compongono l'area associativa denominata "Comitato d'Onore", la cui presidenza è riconosciuta in capo al soggetto anagraficamente più anziano.
L'investitura de qua si perfeziona allorché sia giunta al Presidente o ad un membro del Consiglio Direttivo la comunicazione anche non formale di accettazione da parte dell'interessato o diretta cognizione del consenso di quest'ultimo. Ciò stante, è facoltà del Presidente dell'Associazione nominare in via autonoma uno o più Soci Onorari; al riguardo, vige in capo ad Egli l'obbligo di redigere un atto motivato e sottoscritto da consegnare al Direttore Generale cui spetta di darne notizia nella successiva Assemblea dei Soci. L'atto de quo è impugnabile da qualunque socio innanzi al Comitato dei Probiviri, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ingresso del nuovo Socio Onorario.
2) I Soci Fondatori, Benemeriti e Onorari hanno facoltà e non obbligo di versare la quota associativa annuale successiva a quella legata all'atto di adesione. Analogamente, gli "Iscritti" e gli "Iscritti per altro Ente" (di cui ai successivi commi 9 e 10) non sono tenuti ad adempiere alla quota in argomento. I Soci Ordinari non decadono dal proprio status a causa del mancato pagamento delle quote dovute: siffatta previsione statutaria – sovvertibile in qualunque momento dal Consiglio Direttivo con delibera motivata - è dettata dalla coscienza che la conformità di soci ed iscritti allo spirito statutario che anima l'Associazione non può essere ricollegata al mero adempimento economico.
3) Gli Associati sono accomunati da spirito di fratellanza e dalla convinzione che il messaggio sociale del Vangelo debba essere un insostituibile fondamento e una preziosa motivazione per l'azione civica, così che le radici cattoliche nutrano la vita concreta della comunità. Essi si impegnano anzitutto a creare tra loro un vincolo saldo di carità cristiana propugnando energie e sforzi per aiutare, anche attraverso mirate forme di beneficenza, le persone che si trovino in particolare stato di svantaggio o necessità. Forte è la devozione degli Associati a San Francesco di Assisi, tanto da riconoscere nel patrimonio culturale, religioso e morale ereditato dal Patrono d'Italia il segno autentico della propria appartenenza alla comunità cristiana. Forte è la devozione a Sant'Antonio e l'intenzione di imitarne gli esempi e attuare i suoi precetti nella preghiera, nella carità e nell'impegno civile. I Soci riconoscono nel Santo un grande maestro spirituale, i cui insegnamenti restano validi ed efficaci anche per i cristiani del nostro tempo. Essi hanno eguali diritti ed obblighi nei confronti dell'Associazione e si impegnano a condividere le finalità che Essa si propone e ad osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti.
4) Potranno inoltre aderire Associazioni, Comitati e Circoli, purché apartitici e aventi attività, scopi e principi non in contrasto con lo spirito e le norme dell'Associazione. Tali soggetti potranno essere rappresentati attraverso l'affidamento ad una sola persona designata con apposita delibera dell'istituzione interessata.
5) Tutti gli Associati hanno i seguenti diritti:
a) partecipare alle Assemblee degli Associati con diritto di parola e di voto;
b) essere eletti nelle cariche direttive dell'Associazione in aderenza a quanto previsto dallo Statuto;
c) conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi associativi;
d) partecipare alle attività promosse dall'Associazione e fruire di tutti i servizi dalla stessa forniti;
e) proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;
f) accedere in qualunque momento agli atti dell'Associazione nelle modalità previste dallo Statuto e dai Regolamenti;
g) essere informati sulle attività dell'Associazione e di essere rimborsati – previo delibera in tal senso assunta dal Consiglio Direttivo - per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento di attività approvate, delegate o ratificate, di volta in volta, dagli Organi dell'Associazione legittimati al riguardo.
6) L'iscrizione all'Associazione comporta:
a) l'accettazione dello Statuto, dei Regolamenti interni e di ogni altra deliberazione sociale;
b) il dovere di contribuire alla vita associativa curando, fermo stante quanto dichiarato al precedente comma 2, di versare annualmente la quota di partecipazione all'Associazione stabilita dal Consiglio Direttivo;
c) la gratuità e l'assenza di lucro, anche indiretto, delle prestazioni personali che ciascun socio in forma volontaria intende apportare all'Associazione in ragione delle disponibilità individuali.
7) Per aderire all'Associazione è necessario presentare richiesta di adesione sottoscritta dall'interessato e inoltrata all'indirizzo del Consiglio Direttivo previo ricorso a moduli e procedure prescritti dall'Associazione. Possono richiedere l'iscrizione persone fisiche maggiorenni di qualsiasi nazionalità e sesso che intendano perseguire gli scopi dell'Associazione, che ne condividano i principi e che siano in possesso dei requisiti stabiliti dall'Associazione nei propri atti.
8) L'ammissione di un Associato è subordinata alla decisione del Consiglio Direttivo, che sarà comunicata all'interessato e al Responsabile della Conferenza dei Delegati entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta d'iscrizione. Se nel termine indicato il richiedente non avrà ricevuto alcuna comunicazione, l'istanza andrà considerata accolta.
9) E' altresì facoltà del Consiglio Direttivo ammettere a membri dell'Associazione coloro che si siano iscritti o abbiano richiesto di essere iscritti per via telematica ("on line") previa consultazione della piattaforma web ufficiale dell'Ente medesimo. Ad Essi, che assumono la qualifica di "Iscritti on line" e sono annoverati in apposito "Albo degli Iscritti", viene riconosciuta la dignità dell'Associato senza però alcun diritto di voto in Assemblea Generale o possibilità di accedere alle cariche di cui al seguente art. 8, fatta salva la possibilità per i medesimi di perfezionare la propria affiliazione come Soci Ordinari o Sostenitori. Per l'iscrizione de qua è richiesto il compimento almeno del 16° anno di età, fermo stante che le cariche sociali sono assegnabili unicamente a persone maggiorenni. Analoga fattispecie ricorre nei confronti delle persone che aderiscano alla procedura di registrazione ordinariamente attivata in occasione di eventi pubblici organizzati dall'Associazione. Questi assumono la qualifica di "Iscritti per registrazione ad eventi" e sono annoverati nell'"Albo degli Iscritti"; viene ad essi riconosciuta la dignità dell'Associato senza però alcun diritto di voto in Assemblea Generale o possibilità di accedere alle cariche di cui al seguente art. 8, fatta salva la possibilità per i medesimi di perfezionare la propria affiliazione come Soci Ordinari o Sostenitori.
10) Il Consiglio Direttivo può inoltre riconoscere, previa apposita comunicazione al rappresentante legale dell'Ente interessato e una volta ricevutone il riscontro positivo - la qualifica di "Iscritti per altro Ente" ai Soci delle Associazioni e Organizzazioni con cui abbia stipulato protocolli di intesa o accordi di collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi statutari. Ad Essi, annoverati in apposito "Albo degli Iscritti" con la specificazione della realtà aggregativa di appartenenza, viene riconosciuta la dignità dell'Associato senza però alcun diritto di voto in Assemblea Generale o possibilità di accedere alle cariche di cui al seguente art. 8, fatta salva la possibilità per i medesimi di perfezionare la propria affiliazione come Soci Ordinari o Sostenitori.
11) Ciascun Socio ha facoltà di inoltrare al Consiglio Direttivo una comunicazione annuale recante dichiarazioni e documentazione in modifica e/o integrazione di quanto prodotto all'atto di adesione unitamente all'attestazione del versamento delle quote associative dovute. Ciò stante, il Direttore Generale ha facoltà di richiedere la comunicazione de qua ad ogni Socio che non l'abbia approntata.
ARTICOLO 6 - RECESSO ED ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI
1) La qualifica di Associato si perde:
a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo;
b) per delibera di esclusione emessa dal Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme e agli obblighi statutari o per motivi che comportino indegnità in capo all'Associato considerato. La delibera di esclusione è impugnabile innanzi al Comitato dei Probiviri.
2) In caso di recesso nessun diritto spetterà all'Associato fuoriuscito in ordine a quanto abbia, a qualunque titolo, versato o conferito in favore dell'Associazione.
Articolo 7 - PATRIMONIO ASSOCIATIVO
1) Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
a) dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'Associazione;
b) dalle quote associative, nella misura fissata annualmente dalla Assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo e dai contributi integrativi straordinari, deliberati dall'assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
c) da contributi, erogazioni o lasciti diversi dai precedenti;
d) da contributi pubblici o di altre associazioni;
e) dai proventi delle attività con scopo di autofinanziamento esercitate ai sensi dell'art. 4 del presente Statuto;
f) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della Legge 7 dicembre 2000, n. 383;
g) ogni altro tipo di entrate che non sia in contrasto con l'Atto Costitutivo, lo Statuto e/o con le leggi dello Stato Italiano.
2) E' fatto divieto a chiunque agisca in nome e per conto dell'Associazione di contrarre debiti o di deliberare o effettuare spese oltre la disponibilità del patrimonio dell'Associazione.
Articolo 8 - ORGANI E CARICHE
1) Sono cariche e organi obbligatori dell'Associazione:
- il Presidente Nazionale;
- il Vice Presidente;
- il Direttore Generale;
- il Consiglio Direttivo;
- la Conferenza dei Delegati;
- l'Assemblea Generale dei Soci;
- il Comitato dei Probiviri;
- il Collegio dei Revisori.
2) Tutte le suddette cariche sono assunte e assolte a totale titolo gratuito, ferma stante la facoltà del Consiglio Direttivo di deliberare il rimborso delle spese da esse sostenute per la vita e gli obiettivi dell'Associazione e ogni altra forma mirata di sostegno economico per fronteggiare il normale dispiego dell'attività associativa.
3) Al Consiglio Direttivo rispondono due precipui Organi consultivi:
- il Comitato Etico;
- il Comitato Tecnico-Scientifico.
Tali articolazioni assolvono ad una funzione tecnico-consultiva in merito al programma dell'attività e delle iniziative associative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio Direttivo ne richieda espressamente il parere per definirne gli aspetti culturali, spirituali e sociali di rilevante interesse. Gli organi consultivi sono composti da un numero variabile di membri, scelti e nominati dal Consiglio Direttivo tra le persone fisiche e giuridiche, enti ed istituzioni italiane e straniere particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità negli ambiti più aderenti allo spirito statutario dell'Associazione. I membri dei Comitati in argomento durano nel proprio ruolo sino al sopraggiungere di cause . Al riguardo, l'incarico può cessare per dimissioni o manifesta incompatibilità con i principi e obiettivi statutari dell'interessato,oppure per effetto di revoca da parte del Consiglio Direttivo. Il Comitato Tecnico-Scientifico è presieduto dal Presidente Nazionale dell'Associazione medesima.
Articolo 9 - PRESIDENTE NAZIONALE
1) L'Assemblea Generale dei Soci nomina alla prima riunione il Presidente Nazionale, la cui figura è assimilabile a carica onoraria. Ciò stante, il Presidente Nazionale, avanti denominato Presidente, ha la responsabilità delle relazioni esterne e dei rapporti istituzionali dell'Ente, nonché il potere di indirizzo dell'attività e dei programmi dell'Associazione medesima e ogni altra prerogativa prevista dal presente Statuto e dai Regolamenti interni successivamente adottati. Egli assicura in Italia e all'estero l'unità di programmi, azioni ed obiettivi dell'Associazione promuovendo e coordinando l'attività di Associati ed Iscritti, cui impartisce le direttive in attuazione delle decisioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale, in ciò avvalendosi, se del caso, del Vice Presidente o del Direttore Generale.
2) Egli resta in carica sino allo scioglimento dell'Associazione, del cui Consiglio Direttivo fa parte di diritto.
3) Decade anticipatamente dal proprio mandato:
a) per morte dell'interessato;
b) dimissioni dell'interessato;
c)dietro proposta congiunta del Vice Presidente e del Direttore Generale, esperita in via autonoma oppure adita da precipua richiesta deliberata dall'Assemblea degli Associati. In qualunque caso, la proposta va motivata. La decisione di cui al punto c) è impugnabile dal Presidente innanzi al Comitato dei Probiviri, mentre il Vice Presidente e il Direttore Generale, nel ricevere la richiesta formulata dall'Assemblea, possono restituirla a quest'ultima con nota a firma congiunta ma recante motivazione circostanziata chiedendo di riformulare la posizione assembleare espressa.
4) E' facoltà del Presidente convocare in via autonoma e in qualsiasi momento tutti gli Organi e le Cariche dell'Associazione, incontrando tutti in riunione plenaria oppure ciascuno o solo alcuni di essi in incontri isolati.
5) Il Presidente, nell'espletamento dei propri doveri associativi e conformemente al dettato statutario, può liberamente demandare ad altro Associato il compimento di un atto o fatto che non sia previsto dallo Statuto e dai regolamenti come non delegabile, così come può assegnare ad uno o più Associati precipui incarichi legati alla vita dell'Associazione. Altresì, allorchè sentiti i membri del Consiglio Direttivo e il Responsabile della Conferenza dei Delegati, il Presidente rilascia il patrocinio morale agli Enti e alle Organizzazioni che ne facciano richiesta all'Associazione in ordine ad eventi ed iniziative conformi allo spirito dello Statuto presente.
6)E' facoltà del Presidente delegare la referenzialità dell'Associazione nei Comuni, nelle Province e nelle Regioni d'Italia a Soci originari, residenti o domiciliati nel luogo interessato. Tale delega è revocabile in qualsiasi momento dal Presidente senza obbligo di motivazione, atteso che il delegato è parimenti sempre libero di rimettere il proprio mandato, che ad ogni buon conto decade all'insistere di condizioni di costante estraneità dell'interessato dalla vita dell'Associazione. In conformità allo spirito che anima lo Statuto e l'attività dell'Associazione, i delegati territoriali assumono la denominazione di "Promotori del Bene Comune". Carattere distintivo della loro azione è l'attenzione e la dedizione verso le questioni legate ai temi nodali dell'etica del bene comune, del diritto alla salute e delle nuove sofferenze sociali. I delegati profondono un impegno di matrice culturale e civile, declinato in termini di solidarietà, sussidiarietà e inclusione sociale, che possa essere finanche di stimolo per le Istituzioni centrali e periferiche. E' altresì facoltà del Presidente delegare la referenzialità dell'Associazione anche correlatamente ad aree tematiche. Grava in capo a tutti i delegati l'obbligo di assicurare sul proprio territorio e sui temi di pertinenza l'unitarietà dell'azione associativa e, pertanto, l'eventuale intento di intraprendere iniziative pubbliche e rapporti con i mass-media è perfezionabile unicamente in forza di pre-ordinata concertazione con il Consiglio Direttivo.
7) Il Presidente richiama ogni componente dell'Associazione alla specificità dell'operato dei delegati territoriali e di qualunque altro soggetto che si adoperi in nome e per conto dell'Ente medesimo, che si poggia sulla libertà dell'azione gratuita: quest'ultima diviene fondativa di un'apertura verso l'altro, generando legami sociali e rispondendo ai bisogni relazionali delle persone.
8) Attesa l'importanza riconosciuta al volontariato così come specificato al comma 3 dell'art. 4 del presente Statuto, considerata altresì la rilevanza e il valore profondo e unificante della preghiera comunitaria, il Presidente ha facoltà di delegare a qualunque Socio il coordinamento - per tutto il territorio nazionale ed estero - di gruppi di associati e/o iscritti che intendano organizzarsi e/o impegnarsi nei due ambiti citati.
9) Ferma stante la natura apartitica dell'Associazione, i Cattolici in Movimento non rispondono ad una cultura dualista che separa Fede e Politica ma propugnano il bisogno che i credenti si assumano responsabilità dirette nei vari ambiti del sociale e in modo particolare in quello politico, nell'assunto che ogni strato della vita pubblica del Paese necessita della forza morale dei cattolici. Al riguardo, il Presidente ha in via permanente ed esclusiva il mandato a rappresentare l'Associazione nei confronti delle Organizzazioni Politiche nazionali e periferiche e dei loro Rappresentanti assumendo ogni iniziativa ritenuta rispondente ai princìpi e agli obiettivi statutari dell'Associazione medesima, fatta salva la previa concertazione con i membri del Consiglio Direttivo e il Responsabile della Conferenza dei Delegati.
10) Il Presidente ha in via permanente facoltà di commissionare per conto dell'Associazione, nel rispetto di ogni prescrizione legislativa, spazi pubblicitari pubblici che rivelino la conformità allo spirito statutario e al messaggio culturale e sociale che Essa intende veicolare sul territorio nazionale ed estero, nell'assunto che, allorchè Egli non provveda con sostanze economiche proprie, le consistenze finanziarie associative consentano l'impegno di spesa dovuto al riguardo. Quest'ultimo è da intendersi perfezionabile solo al sopraggiungere – anche per le vie brevi – del consenso degli altri membri del Consiglio Direttivo e del Responsabile della Conferenza dei Delegati.
11) E' prerogativa del Presidente sottoscrivere la stipulazione di protocolli di intesa o accordi di collaborazione di matrice socio-culturale, strumentali al raggiungimento degli obiettivi statutari, con altri Enti e Organizzazioni - di diritto pubblico e/o privato - i cui princìpi ispiratori siano conformi allo spirito statutario dell'Associazione.
Articolo 10 - VICE PRESIDENTE
1) L'Assemblea degli Associati nomina alla prima riunione il Vice Presidente, che resta in carica fino allo scioglimento dell'ente.
2) Decade anticipatamente dal proprio mandato per morte o dimissioni dell'interessato oppure dietro proposta congiunta del Presidente e del Direttore Generale, esperita in via autonoma o adita da precipua richiesta deliberata dall'Assemblea degli Associati. La decisione da ultimo menzionata è impugnabile innanzi al Comitato dei Probiviri.
3) Il Vice Presidente fa parte di diritto del Consiglio Direttivo dell'Associazione. Egli coadiuva il Presidente nell'attività di indirizzo della vita e dei programmi dell'Associazione, dispiegando ogni facoltà riconosciutagli dal presente Statuto e dai Regolamenti di cui si dota l'Ente.
4) Con riferimento alle riunioni dell'Assemblea, in caso di proprio impedimento debitamente comunicato al Consiglio Direttivo, il Vice Presidente nomina - limitatamente all'atto, fatto o evento che lo vede assente - tra i Soci il suo sostituto, fermo stante che il Direttore Generale provvederà in apertura o in chiusura di Assemblea a darne informazione ai partecipanti.
Articolo 11 - DIRETTORE GENERALE
1) Il Presidente dell'Associazione nomina, tra i membri della medesima e alla prima riunione assembleare, il Direttore Generale. Questi resta in carica per tre anni ed è rinominabile. Ferma stante la fattispecie prevista dal comma 6 del successivo art. 17, Egli decade anticipatamente dal proprio mandato per morte o dimissioni dell'interessato oppure dietro proposta congiunta degli altri due membri del Consiglio Direttivo, esperita in via autonoma o adita da precipua richiesta deliberata dall'Assemblea degli Associati. In ogni caso la proposta va motivata e la decisione è rimessa alla valutazione vincolante del Presidente. L'atto ultimo adottato è impugnabile dal Direttore Generale innanzi al Comitato dei Probiviri. Allorchè scaduto il mandato e in mancanza di designazione del medesimo soggetto, la nomina del nuovo Direttore Generale ha decorrenza dalla data che segna lo spirare del termine triennale. Nelle more della nuova investitura, il Direttore uscente ha facoltà di trasferire nella disponibilità di un Socio all'uopo individuato (del fatto va data notizia agli altri membri del Consiglio Direttivo)beni e documenti eventualmente in suo possesso in ragione del proprio mandato.
2) Il Direttore Generale, membro di diritto del Consiglio Direttivo, ancorché titolare della rappresentanza legale di cui al seguente articolo 21, è responsabile della vita organizzativa dell'Ente, in conformità a quanto previsto e prescritto dallo Statuto e dai Regolamenti. Egli è responsabile della regolare tenuta della contabilità sociale e delle scritture contabili, nonchè della conformità della vita associativa alla legislatura vigente. Può altresì farsi assistere dai Revisori di cui al successivo art. 16 nel dovuto adempimento delle incombenze di natura fiscale e amministrativa. Può altresì delegare un Socio nel disbrigo di alcune pratiche correnti o nella gestione della sede centrale dell'Associazione curando di darne preavviso al Consiglio Direttivo e rimanendo comunque responsabile dell'attività da quest'ultimo posta in essere. Sono incombenze del Direttore Generale:
a) la corretta tenuta e l'aggiornamento tempestivo del Libro Associati;
b) la corretta tenuta del Rendiconto Economico e delle scritture contabili dell'Associazione;
c) la redazione, conservazione e divulgazione di tutti i verbali di riunione degli organi collegiali dell'Associazione in conformità alle previsioni statutarie e regolamentari;
d) l'espletamento di tutte le funzioni di segreteria dell'Associazione;
e) l'aggiornamento sulle questioni economiche, finanziarie e tributarie di interesse per l'Associazione;
f) la gestione e la supervisione su tutta la regolamentazione interna circa la tutela dei dati personali raccolti e conservati dall'Associazione.
3) Il Direttore Generale nell'espletamento dei propri doveri istituzionali ispira la propria azione all'inderogabile criterio della trasparenza. Egli assolve funzioni e compiti di Tesoriere dell'Associazione, rispondendo per ogni atto e/o fatto afferente la ordinaria e straordinaria gestione economico-finanziaria dell'Ente medesimo.
4) Egli sottoscrive tutti i verbali delle Assemblee degli Associati e delle riunioni del Consiglio Direttivo: la mancanza della sua firma determina la nullità delle stesse, in quanto la sua sottoscrizione garantisce che lo svolgimento dell'Assemblea si è tenuto nel pieno rispetto dei principi e dettami statutari oltreché regolamentari interni. Con riferimento alle riunioni dell'Assemblea, in caso di proprio impedimento debitamente comunicato al Consiglio Direttivo, il Direttore Generale nomina - limitatamente all'atto, fatto o evento che lo vede assente - tra i Soci il suo sostituto, atteso che il Vice Presidente provvederà in apertura o in chiusura di Assemblea a darne informazione ai partecipanti.
5) Il Direttore Generale ha in via permanente facoltà di commissionare per conto dell'Associazione, nel rispetto di ogni prescrizione legislativa, spazi pubblicitari pubblici che rivelino la conformità allo spirito statutario e al messaggio culturale e sociale che Essa intende veicolare sul territorio nazionale ed estero, nell'assunto che, allorchè Egli non provveda con sostanze economiche proprie, le consistenze finanziarie associative consentano l'impegno di spesa dovuto al riguardo. Quest'ultimo è da intendersi perfezionabile solo al sopraggiungere – anche per le vie brevi – del consenso degli altri membri del Consiglio Direttivo e del Responsabile della Conferenza dei Delegati.
Articolo 12 - CONSIGLIO DIRETTIVO
1) Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e dal Direttore Generale dell'Associazione.
2) Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice dei propri membri, cui spetta egual diritto di parola e di voto. Esso si riunisce in via ordinaria ogni quattro mesi, nonchè in via straordinaria allorché sia formalmente sollecitata da uno dei suoi membri e in ogni altra ipotesi contemplata dal presente Statuto e dai regolamenti interni. A garanzia della democrazia interna all'Associazione, le riunioni del Consiglio Direttivo sono sempre aperte al Responsabile della Conferenza dei Delegati e accessibili a qualunque Socio ne faccia richiesta, salvo il sussistere o il sopraggiungere di motivi ostativi che il Direttore Generale provvede obbligatoriamente a comunicare ai diretti interessati.
3) Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti che Atto Costitutivo, Statuto o Regolamenti attribuiscono espressamente alla competenza di esso. Al Consiglio spetta l'elaborazione, la gestione e l'orientamento della vita, dell'attività e dei programmi dell'Associazione.
4) I membri del Consiglio Direttivo non possono delegare nessuno o conferire procura ad alcuno a partecipare alle relative riunioni in loro vece.
5) Le funzioni di segreteria del Consiglio Direttivo gravano in capo al Direttore Generale, che ha facoltà di notiziare la generalità dei Soci in merito alla data di fissazione di ogni riunione dell'Organismo de quo almeno 15 giorni prima dell'appuntamento considerato.
6) Il Consiglio Direttivo provvede ad individuare e investire con propria delibera un Associato o Iscritto del compito di gestire l'ambiente o gli ambienti presso i quali è fissata la sede legale dell'Associazione di cui al comma 1 dell'art. 2 del presente Statuto. Al riguardo, il soggetto così designato assume il ruolo di "coordinatore della sede centrale". Quest'ultimo e il Direttore Generale, esclusivo titolare della rappresentanza legale dell'Associazione, sono responsabili solidalmente degli eventuali danni a beni e documenti allocati presso la sede richiamata nel presente comma. E' facoltà del Direttore Generale individuare e designare con propria determinazione un Associato o Iscritto cui delegare il disbrigo di incombenze legate alla tenuta e alla gestione corrente della sede de qua, acquisito il consenso del coordinatore di quest'ultima.
Articolo 13 - ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
1) L'Assemblea Generale dei Soci si riunisce in via ordinaria una volta l'anno e si configura come doverosa la partecipazione di tutti gli Associati. Conformemente al dettato statutario e regolamentare dell'Associazione, l'Assemblea può riunirsi anche in via straordinaria.
2) L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata, previo avviso del Direttore Generale indirizzato a tutti i Soci, almeno 20 (venti) giorni prima della data fissata e l'avviso dovrà riportare anche il luogo e l'ordine del giorno. In via ordinaria, l'Assemblea Generale è aperta al pubblico, fatta salva l'incombenza di esibire un valido documento di riconoscimento per quanti chiedano di presenziare seppure non espressamente invitati. L'Assemblea può tenersi anche in concomitanza con un evento pubblico di matrice socio-culturale organizzato dall'Associazione medesima.
3) L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, dovrà essere convocata:
a) tutte le volte che il Presidente o il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;
b) allorché ne faccia richiesta motivata almeno un quinto degli Associati, entro 30 giorni dalla data per la quale è avanzata l'istanza medesima;
c) negli altri casi previsti dal presente Statuto.
4) L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. In tal seduta viene finanche deliberata la conferma o la nuova fissazione dell'importo della quota da versare annualmente da parte dei Soci.
5) Il decisum assembleare è ingenerato dal dibattito che coagula intorno alle questioni all'ordine dell'Assemblea medesima. Se il divenire delle argomentazioni conduce ad una condivisione di massima sui punti affrontati da parte del consesso, può essere escluso il ricorso alle formali votazioni ad personam, sempreché non ne avanzi pubblica richiesta uno dei presenti aventi diritto: ciò stante, anche se non ricorresse quest'ultima ipotesi, il Responsabile della Conferenza dei Delegati provvederà a recepire le manifestazioni di volontà di ciascun avente diritto al voto a garanzia della congruenza del decisum assembleare. Nella fattispecie, le votazioni possono avvenire per alzata di mano oppure a scrutinio segreto allorché richiesto con precedente delibera dal Consiglio Direttivo o su concomitante domanda di almeno un quinto dei presenti. Il voto negli organi collegiali è sempre personale. E' ammesso il voto per procura, rilasciata in forma scritta e allegata al verbale di assemblea, in favore di altri associati.
6) Stante quanto previsto dal comma 4 dell'art. 11 del presente Statuto, in corrispondenza di ogni seduta, grava in capo al Direttore Generale l'obbligo di redigere il verbale della riunione assembleare associativa fissata e tenutasi, curando di dare atto delle linee programmatiche in seno ad essa emerse e delle eventuali deliberazioni assunte. Il verbale de quo reca la sottoscrizione del Direttore che attesta la regolarità della convocazione e della partecipazione di associati e iscritti e la regolarità dello svolgimento della rassegna, nella espressa consapevolezza delle conseguenze civili e penali di sue eventuali false dichiarazioni. Il verbale de quo reca la sottoscrizione anche di un Socio che non ricopra cariche di cui al comma 1 dell'art. 8 del presente Statuto e del Vice Presidente.
Articolo 14 -CONFERENZA DEI DELEGATI
1) I Soci e gli Iscritti di cui al comma 6 dell'art. 9 del presente Statuto compongono (sino al mantenimento della propria delega per un dato territorio) la Conferenza dei Delegati, con cui si identifica l'organo di costante raccordo tra l'Assemblea stessa e il Consiglio Direttivo. La particolare attenzione che l'Associazione destina alla dimensione del volontariato gratuito e a quella della preghiera comunitaria assurge il soggetto delegato al coordinamento dei gruppi di volontariato e il soggetto delegato al coordinamento dei gruppi di preghiera quali membri di diritto della Conferenza de qua (sino al mantenimento della propria delega tematica).
Tra i Soci e gli Iscritti di cui al comma 6 dell'art. 9 del presente Statuto così individuati il Consiglio Direttivo nomina un Responsabile.
2) Spetta alla Conferenza dei Delegati il costante monitoraggio delle esigenze palesate e delle problematiche individuate dai Soci nel periodo intercorrente tra le riunioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo. Ad ogni buon conto, la presenza della Conferenza quale elemento permanente della struttura associativa risponde all'esigenza di assicurare la costante democratizzazione dei processi decisionali interni all'Ente e il sistematico coinvolgimento di ogni Socio e/o Iscritto.
3) Il Direttore Generale convoca - in via straordinaria e fissando l'ordine del giorno in merito alla tematica prospettata - l'Assemblea Generale dei Soci allorché il Consiglio Direttivo ne abbia ricevuto richiesta scritta a firma del Responsabile della Conferenza e – appuratane la fondatezza – abbia deliberato in senso positivo.
4) Il Responsabile della Conferenza ha facoltà di chiedere di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, che può ammetterlo al voto acquisendone ad ogni buon conto il parere in via formale sulle questioni affrontate. Il Responsabile della Conferenza ha l'obbligo di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo allorchè convocato da quest'ultimo.
5) Il Responsabile o un membro della Conferenza sottoscrive tutti i verbali delle Assemblee: la mancanza di detta firma determina la nullità della riunione assembleare di riferimento, in quanto esprime la vidimazione del corpo associativo presente all'Assemblea. In caso di impedimento di ogni membro della Conferenza, il Responsabile di quest'ultima indicherà un altro Associato cui delegare formalmente l'incombenza in parola, curando di darne preavviso al Consiglio Direttivo, atteso che il Direttore Generale provvederà in apertura o in chiusura di Assemblea (a seconda che l'impedimento si abbia precedentemente o in concomitanza alla riunione assembleare) a informarne i Soci.
Articolo 15 - COMITATO DEI PROBIVIRI
1) Il Comitato dei Probiviri è composto da due a quattro membri, di cui due eletti in via diretta dal Consiglio Direttivo e due eletti su proposta della Conferenza dei Delegati. Il Comitato de quo non contempla tra i suoi componenti alcuna figura di responsabile. I Probiviri sono scelti tra i soci non eletti in cariche di cui all'articolo 8 del presente Statuto o persone - non appartenenti all'Associazione - individuate per preclari meriti morali e professionali. E' facoltà del Presidente dell'Associazione proporre, sin dalla prima riunione, un socio o una persona esterna per la carica di uno dei due probiviri eletti dal Consiglio Direttivo.
2) Il Comitato dei Probiviri ha il compito di dirimere le controversie che insorgano tra Organi e Organi, Organi e Cariche, Cariche e Cariche dell'Ente. Altresì, il Comitato delibera in merito ad ogni impugnazione - legata alla vita e all'attività dell'Associazione - avanzata da uno qualunque dei Soci, avendo riguardo di valutare anzitutto la sussistenza di legittimo interesse nel Socio ricorrente a impugnare o avversare l'atto, fatto o evento associativo indicato.
3) Ogni probiviro decade anticipatamente dal proprio incarico per morte o dimissioni dell'interessato oppure dietro proposta congiunta di almeno due terzi del Consiglio Direttivo.
Articolo 16 - COLLEGIO DEI REVISORI
1) Il Collegio dei Revisori è formato da persone esperte in materia contabile, scelte anche tra i non soci. E' composto da uno a tre membri effettivi e da uno a due supplenti.
2) Alla prima riunione assembleare, il Presidente provvede - con facoltà di revoca immediata in qualunque momento - a nominare un Revisore effettivo e, entro tre anni dalla costituzione dell'Associazione, un Revisore supplente. Allorchè ritenuto del caso, il Direttore Generale e il Responsabile della Conferenza dei Delegati potranno nominare - separatamente - gli altri due membri effettivi (uno a testa). Se del caso, il Consiglio Direttivo provvederà alla nomina del secondo Revisore supplente.
3) Il Collegio dei Revisori vigila sull'osservanza delle leggi nazionali e delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza organizzativa del sistema amministrativo e contabile dell'Ente medesimo, atteso il potere di accesso ai relativi atti contabili e di controllo della regolarità. Tale Organo, che adempie regolarmente al proprio incarico anche nella forma monocratica, è tenuto ad approntare una propria relazione sulla vita finanziaria dell'Associazione da sottoporre al Direttore Generale in corrispondenza della stesura del Rendiconto Economico e Finanziario cui quest'ultimo è annualmente tenuto, fermo stante quanto previsto dal comma 2 dell'art. 17 del presente Statuto. Il Direttore Generale è tenuto a rendere disponibili in qualsiasi momento ai Revisori i dati concernenti la generale consistenza di cassa, valori e titoli di proprietà dell'Associazione o delucidazioni relative alla singola voce contabile. L'attività ispettiva può essere svolta anche individualmente dai singoli membri previa richiesta motivata inoltrata al Consiglio Direttivo, fatto salvo che la comunicazione in merito agli esiti dell'eventuale azione ispettiva deve ad ogni buon conto essere sottoscritta da ciascun membro del Collegio.
4) Il Revisore - fatta eccezione per il membro del Collegio di nomina del Presidente - decade anticipatamente dal proprio incarico per morte o dimissioni dell'interessato oppure dietro proposta congiunta di almeno due terzi del Consiglio Direttivo.
Articolo 17 - RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO
1) Il Rendiconto Economico e Finanziario comprende l'esercizio dell'Associazione dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'Assemblea in occasione della prima riunione di quest'ultima successiva alla chiusura dell'esercizio di riferimento.
2) Il Direttore Generale, che ai sensi dell'art. 11 del presente Statuto è titolare della piena rappresentanza legale dell'Ente e responsabile della vita finanziaria associativa, redige e sottoscrive il Rendiconto Economico e Finanziario dell'Associazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo e successivamente dell'Assemblea: al riguardo, egli cura che il documento sia corredato da una relazione descrittiva che rechi obbligatoriamente la specificazione di ogni indicazione formulata dai Revisori, fatta eccezione per il caso in cui il Direttore, nella redazione dell'atto de quo, si uniformi integralmente alla reportistica dei Revisori stessi in costanza di responsabilità personale per quanto documentato. Egli cura altresì che l'atto venga visionato dagli altri membri del Consiglio Direttivo con congruo anticipo rispetto alla presentazione all'Assemblea, così che Presidente e Vice Presidente abbiano modo, se del caso, di rinviarlo con necessità e urgenza al Direttore Generale con sottoscritta nota di accompagnamento recante le osservazioni avanzate in merito.
3) Il Rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti di tutti i componenti ad ogni titolo dell'Ente. Al riguardo, la peculiarità dell'architettura patrimoniale dell'Associazione risiede nella disponibilità da parte della stessa di un unico conto corrente bancario a garanzia della più ampia ed effettiva tracciabilità delle voci di entrata e uscita finanziaria dell'Ente medesimo.
4) Successivamente alla presentazione in seno all'Assemblea del Rendiconto Economico e Finanziario, gli Associati avranno la possibilità di richiedere al Consiglio Direttivo la misura e la copia (a proprie spese) dei registri contabili. Ciò stante, in ossequio alla necessità di raggiungere i più alti livelli di trasparenza nella gestione dell'Ente, il Direttore Generale ha facoltà di redigere in qualsiasi momento una comunicazione pubblica sui fatti più salienti della vita finanziaria dell'Associazione, aggiornabile nel tempo con successive comunicazioni, consentendone la fruibilità in capo alla collettività previo almeno l'inserimento nella piattaforma web associativa di ogni atto de quo.
5) Nell'interesse superiore della corretta e regolare amministrazione dell'Ente, cui ogni Rendiconto rimanda, ogni Revisore può adire un'azione di responsabilità nei confronti del Direttore Generale inoltrando al Consiglio Direttivo (così che la notizia giunge doverosamente anche all'interessato) una relazione circostanziata su dati, fatti e vicende che evindenzino colpe generiche (avuto riguardo per i casi di negligenza, imprudenza e imperizia) e/o colpe specifiche (avuto riguardo per i casi di inosservanza di atti del potere legislativo, di atti del potere esecutivo e di atti di altre pubbliche autorità) giustappunto in capo al Direttore. L'azione de qua è promossa con nota a firma congiunta del Presidente e di ciascun Probiviro e determina la decadenza anticipata del Direttore dal proprio mandato; al riguardo, è contemplabile la misura dell'esclusione per indegnità dell'interessato dalla vita associativa da ratificarsi così come al comma 1 del'art. 6 del presente Statuto.
Articolo 18 - AVANZI DI GESTIONE
1) Il residuo attivo del bilancio, fermo il divieto di distribuzione in qualsiasi forma tra gli Associati, sarà devoluto come segue:
a) il 10% al fondo di riserva;
b) il rimanente a disposizione per iniziative conformi agli scopi istituzionali.
Articolo 19 - REGOLAMENTI
1) L'Associazione può dotarsi, con delibera del Consiglio Direttivo, di un Regolamento Generale, disciplinante le modalità di funzionamento della medesima e l'attuazione ed esecuzione degli atti normativi e delle delibere. Il Direttore Generale è all'uopo tenuto ad acquisire proposte provenienti dal Responsabile della Conferenza dei Delegati.
2) L'Associazione può adottare liberamente, con delibera del Consiglio Direttivo, speciali regolamenti per il funzionamento e la gestione di determinati settori.
Articolo 20 - COMMISSIONI, OSSERVATORI E CENTRO STUDI E RICERCHE
1) Previa deliberazione assunta con maggioranza semplice dei partecipanti, l'Assemblea può istituire e organizzare al proprio interno Commissioni e/o Osservatori preposti alla analisi e cura di aspetti particolari e/o precipue problematiche e tematiche afferenti l'attività e i programmi dell'Associazione.
2) La Commissione e/o l'Osservatorio ratione materiae sono proposti dal Consiglio Direttivo - che nomina tra i soci un Responsabile - e approvati dall'Assemblea.
3) La Commissione e/o l'Osservatorio ratione materiae possono essere proposti altresì dal Responsabile della Conferenza dei Delegati al Consiglio Direttivo affinché esso ne approvi la costituzione e ne nomini il Responsabile.
4) I Responsabili di Osservatori e Commissioni possono partecipare, segnatamente alle materie oggetto dell'attività della stessa, alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto e curando di darne preavviso al Direttore Generale.
5) Il Consiglio Direttivo può deliberare - in via autonoma o su proposta del Responsabile della Conferenza dei Delegati o su innesco del dibattito assembleare - la costituzione, all'interno della struttura dell'Associazione, di Commissioni e/o Osservatori e/o un Centro Studi e Ricerche preposti alla analisi e all'approfondimento sistematico di aspetti particolari e/o precipue problematiche e tematiche afferenti l'attività e i programmi dell'Associazione.
6) Il Presidente dell'Associazione nomina i Responsabili delle Commissioni e/o degli Osservatori e/o del Centro Studi e Ricerche all'uopo istituiti, scelti anche tra i non soci.
Articolo 21 - RAPPRESENTANZA LEGALE
1) Il Direttore Generale ha la firma, la rappresentanza legale ed amministrativa dell'Associazione di fronte ai terzi e a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa. Egli ha facoltà di accettare lasciti, donazioni e liberalità.
2) Nell'esercizio delle proprie funzioni, fermo restante l'obbligo di non derogare giammai alle disposizioni statutarie e/o regolamentari a disciplina della vita dell'Ente, il Direttore è libero di delegare e conferire procura a terzi ma, in questo caso, risponde solidalmente con questi dei danni che dovessero cagionare all'Associazione. Ne fornisce preventiva notizia al Consiglio Direttivo.
Articolo 22 - SCIOGLIMENTO
1) La delibera di scioglimento dell'Associazione, al di fuori dei casi di legge, deve essere presa dall'Assemblea, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati. Alla riunione di riferimento dovrà partecipare ciascuno dei soci fondatori non decaduto o dimissionario.
2) In caso di scioglimento, l'Assemblea delibera sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le passività, in favore di altre associazioni ONLUS o per fini di utilità sociale in conformità delle leggi vigenti, sentito l'organismo di controllo - Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale - istituito con decreto del Presidente del Consiglio del Ministri del 26 settembre 2000.
3) Successivamente alla deliberazione di scioglimento dell'Associazione il Consiglio Direttivo potrà e dovrà compiere esclusivamente gli atti e gli oneri conseguenti allo scioglimento e necessari per la devoluzione del patrimonio.
4) E' fatto, in ogni caso, assoluto divieto di distribuire il patrimonio residuo tra gli Associati.
Articolo 23 - DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del vigente Codice Civile che regolano le Associazioni non riconosciute, le Onlus e le specifiche leggi speciali, fermo stante il rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.